Una nuova norma del Decreto Sicurezza 2025 potrebbe rappresentare un punto di svolta per la tutela della proprietà privata, soprattutto nei casi di occupazioni abusive e sfratti bloccati.
A sostenerlo è Confedilizia, che parla apertamente di un cambio di mentalità: “Non si può più scaricare sul privato il peso dell’illegalità”, spiega Annamaria Terenziani, presidente regionale dell’associazione.
Cosa prevede il decreto
Il decreto introduce una nuova figura di reato, l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, con pene fino a 7 anni per chi occupa senza titolo.
Ma la novità più importante riguarda la procedura operativa:
➡️ Se l’immobile occupato è l’unico domicilio del proprietario, le forze dell’ordine potranno intervenire subito, anche con autorizzazione orale o telematica del giudice.
Una telefonata sarà sufficiente per avviare lo sgombero, in caso di resistenza.
Perché è importante
✅ Rende più rapidi gli interventi contro le occupazioni abusive
✅ Favorisce la restituzione degli immobili ai legittimi proprietari
✅ Aiuta a rimettere sul mercato case oggi inutilizzabili, contribuendo a ridurre la pressione sui canoni d’affitto
Secondo Confedilizia, una maggiore certezza nelle procedure di sfratto, anche nei tempi esecutivi, può ampliare l’offerta di case in locazione e calmierare i prezzi, oggi in forte aumento in molte città italiane.
A chi interessa questa novità?
- Ai proprietari di immobili occupati
- A chi ha subìto ritardi negli sfratti
- A tutti gli operatori che vogliono un mercato della locazione più accessibile e sicuro
Il nuovo reato e le modifiche procedurali sono un segnale importante, ma la fase esecutiva resta il vero nodo: ufficiali giudiziari, forze dell’ordine e Comuni avranno un ruolo fondamentale nel rendere le nuove norme realmente efficaci.
Per Confedilizia, il decreto rappresenta anche una svolta culturale, che può riportare equilibrio tra tutela della proprietà e contrasto all’illegalità.
Fonte: Confedilizia – Decreto Sicurezza 2025
Articolo 10 – Codice Penale, nuovo art. 634-bis